Secondo quanto stabilito dal D.L. n. 124/2019, al comma 2-quinquies dell'articolo 57, il prossimo 31 gennaio scade il termine per rettificare il pareggio di bilancio 2017.
Il decreto fiscale ha quindi riaperto la finestra per inviare la nuova certificazione, a rettifica della precedente, nel caso in cui quella trasmessa entro il 31 marzo 2018 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione.
Sempre entro la stessa data va comunicato alla piattaforma crediti commerciali (Pcc) lo stock di debito al 31 dicembre 2019.
Sempre in tema dei pagamenti, entro il 31 gennaio va pubblicato, sul sito istituzionale dell'ente, l'indicatore di tempestività annuale riferito al 2019, che integra la pubblicazione dello stock di debito commerciale a fine 2019 e del numero delle imprese creditrici.
Un ulteriore adempimento grava poi sugli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e che vi hanno inserito l'immediato utilizzo del risultato presunto di amministrazione; questi enti devono aggiornare, con delibera di giunta da adottare entro il 31 gennaio, il prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.
Se l'aggiornamento del prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, è necessario effettuare immediatamente la variazione di bilancio per adeguare l'impiego del risultato di amministrazione vincolato; la mancata approvazione dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto comporta la conseguenza di dover eliminare immediatamente dal bilancio l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
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